STATUTO
(in vigore dal 22 ottobre 2021)

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STATUTO ANFFAS – ONLUS di BASSANO DEL GRAPPA

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI PERSONE CON DISABILITA’ INTELLETTIVA E/O RELAZIONALE

 

Titolo primo: Sede, Fini e Risorse Economiche

Art. 1 COSTITUZIONE

Art. 2 SEDE

Art. 3 FINALITA’ E ATTIVITA’

Art. 3.1 OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Art. 4 RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati

Art. 5 GLI ASSOCIATI

Art. 5 bis ONORIFICENZE 

Art. 6 CESSAZIONE DALLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Sociali

Art. 7 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 7 bis CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 8 ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Art. 9 ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Art. 10 ASSEMBLEE: POTERI

Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Art. 13 CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Art. 14 CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

Art. 15 PRESIDENTE

Art. 16 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 16 bis ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Titolo quarto: Norme Amministrative

Art. 18 BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE

Art. 19 DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 20 SCIOGLIMENTO

Art. 21 REGOLAMENTO

Art. 22 NORME DI RINVIO

Art. 23 EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1. COSTITUZIONE

È costituita l'”Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale Anffas (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Bassano del Grappa in breve denominabile anche Anffas Onlus di Bassano del Grappa”. Tale denominazione o la denominazione abbreviata Anffas Onlus di Bassano del Grappa sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.

L’Associazione in forza dell’iscrizione al registro delle Organizzazioni di volontariato aggiunge alla propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico l’acronimo ODV o la locuzione “Organizzazione di volontariato”.

L’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell’Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2. SEDE

L’Associazione ha sede legale in Bassano del Grappa (VI), via Porto di Brenta n. 7.

L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione del Veneto.

La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto. 

Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

Articolo 3. FINALITA’ E ATTIVITA’

L’Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e svolge in via esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.

L’Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

  1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
  2. b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; 
  3. c) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
  4. d)  alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
  5. e) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
  6. f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
  7. g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  8. h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  9. L’Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione, secondo quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall’ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina sulle Onlus, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali.

L’Associazione opera prevalentemente sulla base dell’attività di volontariato dei propri associati e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

L’Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

  1. a) stabilire e mantenere rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e Regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 dello statuto di Anffas Nazionale;
  2. b) promuovere e partecipare ad iniziative, anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario, a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari; 
  3. c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione, anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
  4. d) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di “presa in carico”;
  5. e) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi.

ARTICOLO 3.1. OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS

Le attività di cui all’Art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite da Anffas Nazionale. 

L’Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.

L’Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato il 22 febbraio 2000 presso l’ufficio Italiano Brevetti e Marchi, contraddistinto al n. 00897458, così come fornito dall’Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall’ art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale.

Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo. 

L’Associazione locale si obbliga all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell’Anffas Nazionale, nonché a garanzia primaria degli utenti a:

1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;

2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;

3) certificare il bilancio, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457 (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette), attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 (uno) revisore legale iscritto nel relativo registro, fermo restante quanto disposto dall’articolo 16 bis del presente statuto;

4) costituire, aderire e partecipare agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni locali socie del territorio della Regione di riferimento;

5) inquadrare l’eventuale personale assunto in conformità alla vigente normativa e secondo il CCNL Anffas Nazionale;

6) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l’elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno;

7) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Onlus Nazionale. 

L’Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc. anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell’attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale. 

Articolo 4. RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:

  1. quote sociali;
  2. contributi degli associati;
  3. contributi di privati;
  4. contributi dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
  5. contributi di organismi internazionali;
  6. lasciti e donazioni;
  7. somme derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali.

I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione stessa.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

Articolo 5. GLI ASSOCIATI

Gli associati si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività dell’Associazione è principalmente rivolta.

Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre. 

La qualifica di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno 1 (uno) anno.

L’attività istituzionale ed associativa dell’associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite.

Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell’Associazione, il Codice Etico di Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini associativi, anche all’interno della complessiva rete associativa e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l’informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l’informazione relativa alla comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell’inserimento della Anagrafica Unificata di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.

Il Consiglio Direttivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l’accoglimento o il rigetto.

La delibera di accoglimento è comunicata all’interessato entro i successivi 15 (quindici) giorni e l’iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell’ammesso; contestualmente al pagamento l’ammesso è iscritto nel libro associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all’interessato entro 15 (quindici) giorni dalla sua assunzione.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l’interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall’assemblea degli associati.

Ad ogni Associato successivamente all’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall’Anffas Onlus Nazionale.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento di un’identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio Direttivo e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo stesso.

Il diritto di voto all’Assemblea spetta solo agli Associati in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati sull’attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.

Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi della Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell’Associazione, che risponde entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione dell’istanza, motivando l’eventuale rigetto.

Gli Associati sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 5 bis. ONORIFICENZE

L’Assemblea dei Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso notevoli servigi all’Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell’Associazione stessa. Il riconoscimento di “Socio Onorario” ha valore meramente onorifico.

Articolo 6. CESSAZIONE DALLA QUALITÀ Dl ASSOCIATO

L’appartenenza all’Associazione cessa:

  1. a) per decesso;
  2. b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
  3. c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:

– in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno in corso;

– in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto, del codice etico e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi.

La decisione di esclusione di un associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell’Assemblea, nella prima riunione utile.

Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell’associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso.

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 7. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi dell’Associazione sono:

1) l’Assemblea degli Associati;

2) il Consiglio Direttivo;

3) il Presidente;

4) il Collegio dei Revisori dei Conti;

5) l’organo monocratico di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7 bis. CARICHE ASSOCIATIVE

Le cariche Associative sono riservate agli Associati, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche i non associati.

Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 c.c.

Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.

Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

Articolo 8. ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione. 

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno:

– entro il 30 (trenta) aprile dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto consuntivo;

– entro il 30 (trenta) novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.

L’Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 20 (venti) giorni prima dalla data prescelta per l’assemblea in prima convocazione.

L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati.

Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.

Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali.

Articolo 9. ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione [da tenersi non prima di 24 (ventiquattro) ore dalla prima] è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è necessaria la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

La votazione per l’elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 10. ASSEMBLEE: POTERI

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno degli associati, su designazione della maggioranza degli associati aventi diritto di voto.

Il Presidente dell’assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorché siano previste delle votazioni.

Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni. 

L’Assemblea ordinaria:

1) elegge e revoca il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;

2) definisce il numero, sempre dispari, ed elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall’art.11;

3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività dell’Associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;

4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’importo annuale delle quote associative;

5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il bilancio di esercizio;

5 bis) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

6) elegge e revoca il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri;

6 bis) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all’articolo 16 bis del presente statuto;

7) elegge il rappresentante degli associati all’assemblea nazionale di Anffas Onlus con le modalità definite nel regolamento;

8) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas nazionale;

9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto dall’art. 20.

Previa delibera dell’Assemblea l’Associazione, che ne assume ogni onere e responsabilità, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un’eventuale liquidazione, può richiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l’incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, sempre su espresso mandato e nomina dell’assemblea dei Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 11. CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri, (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.

I membri eletti hanno diritto ad un solo voto.

Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 

Il Consiglio Direttivo, all’atto dell’insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere, tra loro, cumulabili.

Articolo 12. CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), da inviarsi ai consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto solo da tre membri esso è validamente costituito con la presenza di tutti.

Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 13. CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può affidare al Presidente, a Consiglieri, singoli Associati o eventualmente a terzi, la delega per la firma di specifici atti, già deliberati dal medesimo Consiglio Direttivo.

I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e, successivamente all’approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi.

Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull’attività svolta durante l’esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.

Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.

Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d’iniziativa dell’Associazione, nonché designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.

Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, quest’ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell’unitaria struttura Anffas, onde favorire l’esercizio delle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

Articolo 14. CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purché la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall’Assemblea.

I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:

1) per decesso;

2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;

3) per scadenza del mandato;

4) per la perdita della qualifica di associato dell’Associazione;

5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri in carica, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo e dello statuto, e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale. Tale esclusione va sottoposta a ratifica da parte dell’Assemblea, appositamente convocata.

Contro il provvedimento di esclusione, entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione verrà emessa solo dopo la ratifica da parte dell’Assemblea.

Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.

Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 15. PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli associati, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie, regolamentari, codice etico e deliberati e provvede a dare esecuzione ai deliberati e programmi Associativi, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e dei mezzi d’esercizio, è il capo del personale.

Il Presidente potrà adottare, a tutela dell’Associazione, eventuali provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.

In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice Presidente resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 16. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l’Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto al Registro dei revisori legali dei conti.

I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all’associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo, redigendo a tal fine ed in tempo utile parere scritto da portare a conoscenza degli Organi deputati all’approvazione degli stessi.

I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si fa riferimento a quanto previsto dall’articolo 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nelle parti già applicabili prima dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo 16 bis. ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Nel caso di superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio di cui all’articolo 16 del presente statuto, se tutti i suoi componenti sono iscritti al registro dei revisori legali.

Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo non sono iscritti tutti al Registro dei revisori legali, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta al Registro dei revisori legali dei conti, nominata dall’Assemblea.

Articolo 17. COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell’Associazione. Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra gli associati stessi.

Il Collegio dei Probiviri decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: NORME AMMINISTRATIVE

Articolo 18. BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L’amministrazione dell’Associazione è improntata ai principi del buon padre di famiglia e la gestione finanziaria deve tendere almeno ad un sostanziale pareggio.

L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In conformità alla normativa vigente, all’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell’Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico avente forma di ONLUS parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 19. DURATA DELL’ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).

Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Articolo 20. SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria; l’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria riunita per lo scioglimento dell’associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione. L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti degli associati. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati. Copia della convocazione dell’Assemblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell’Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all’Organismo regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo l’incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico facente parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica, nonché sentito, ove previsto, il parere dell’Autorità di Controllo ex L. 662/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 21. REGOLAMENTO

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Articolo 22. NORME DI RINVIO 

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia al codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina sulle Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.

Articolo 23. EFFICACIA DELLO STATUTO E NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all’iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore dell’Associazione.

Alla data d’iscrizione dell’Associazione nel registro unico nazionale degli enti di terzo settore, il presente statuto cessa la sua efficacia e viene integralmente sostituito dal nuovo testo statutario, che intanto l’Assemblea dell’Associazione approverà.

Anche dopo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e conseguente entrata in vigore del nuovo testo statutario si continuerà a seguire la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all’articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l’efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.